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Applicazioni e limiti del nuovo Green Pass


Applicazioni e limiti della certificazione verde Covid-19 (Green Pass), della certificazione rafforzata (Super Green Pass) e del nuovo obbligo vaccinale


Mauro Di Fresco
Ufficio Legale dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri

Il D.L. 26 novembre 2021 n. 172 è, soprattutto, un decreto di novellazione perché modifica, sopprime e introduce nuove norme al D.L. 22 aprile 2021 n. 52 che, ictu oculi, è oramai a tutti gli effetti il T.U. sulla certificazione verde Covid-19 e all’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44 riscrivendolo ex novo (che interessa gli operatori sanitari).

La novità mass-mediatica del D.L. n. 172 è il Super Green Pass, ma non è così per chi scrive perché altre importanti novità sono contenute nel nuovo D.L. n. 52 appena modificato e, precisamente, cosa che non avrebbe potuto sfuggire ed, invece, è sfuggita anche agli esperti del quotidiano specializzato il Sole24ore, la confessione legislativa che riguarda i supervaccinati: anche loro si ammalano di Covid-19, nonostante la campagna governativa continui a sostenere che i vaccinati sono immuni.

La nuova normativa smentisce anche il grande esperto Sileri che in più riprese televisive ha sostenuto che l’immunità vaccinale è più duratura ed efficace di quella fisiologica.

Quanto è sfuggito a tutti, ma non a questa disamina, sarà utile per dimostrare, nelle sedi giudiziarie, che i sacrifici costituzionali subiti e subendi non sono giustificati a fronte di un fatto ineludibile che lo stesso governo ha ammesso: anche i supervaccinati possono ammalarsi e, nonostante ci si sforzi per nasconderlo, il fatto è divenuto legge.

Condizioni per il GP

L’art. 9, co. 2 del D.L. in parola, stabilisce esattamente i requisiti per ottenere il GP e precisamente:

  • avvenuta vaccinazione primaria (due dosi iniziali) o di richiamo (terza dose dal 15 dicembre):

  • avvenuta guarigione da Covid-19;

  • negatività del test antigenico o molecolare o molecolare salivare;

  • IMPORTANTE (co. 2, par. c-bis) avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della vaccinazione anche della terza dose.

Questo punto è una novità nella parte in cui, il D.L. n. 172.21, introduce la frase: “ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”.

Nel precedente D.L. n. 52 si riteneva che ci si potesse ammalare nonostante “la prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo” perché gli effetti non erano ancora pieni, invece, ora, è pacifico che anche con il supervaccino e la superpotenza protettiva, ci si può ammalare lo stesso!

Per comprendere appieno il par. c-bis, si deve distinguere la copertura legale da quella scientifica.

La copertura legale è la validità assegnata dal governo ad un fenomeno per motivi politici.

La copertura scientifica, invece, è la validità reale di un fenomeno.

Non sempre le due validità coincidono.

Se la legge stabilisce che una mela ha una validità di un mese, i ristoratori possono offrirla tranquillamente sul tavolo del cliente anche se è marcia e con i vermi; i NAS non potrebbero intervenire.

Ma cosa direbbe la scienza? La scienza non sarebbe d’accordo, ma anche se la scienza sostenesse che è nociva al consumo, nessuno potrebbe impedirne la vendita né risarcire chi, inavvertitamente, la consumasse.

Con il GP avviene la stessa cosa.

Si dice, ma non si prova, che il vaccinato non infetta per 9 mesi.

In verità non solo infetta, ma lo Stato gli consente di infettare liberamente e più gravemente, permettendogli di frequentare locali chiusi che, diversamente, sarebbero pericolosi.

Pertanto, il GP non ha validità scientifica perché sostiene che il non vaccinato non può entrare al ristorante altrimenti potrebbe infettare; il vaccinato invece entra al ristorante anche se potrebbe infettare lo stesso ed, anzi, è ancora più pericoloso perché non lo controlla nessuno e si pavoneggia credendo che il QR, che tiene orgogliosamente nel cellulare, tenga lontano il virus.

Sia la vaccinazione primaria che quella di richiamo, hanno validità di 9 mesi e non più 12.

Dove sono finiti i 3 mesi di copertura? Nelle teorie tanto propugnate in TV ma che, allo stato dei fatti, non appare così duratura.

L’evoluzione legislativa sul GP e sul vaccino degrada sempre di più e si sta appiattendo sui livelli indicati dai contestatori.

Ogni modifica legislativa sminuisce la panacea vaccinale e il sistema del GP.

Se non si troveranno altre terapie, finiranno anche i decreti leggi che discriminano i vax dai no vax, perché la cronaca costringerà i provax ad accettare che non c’è così tanta differenza tra i due.

Anche la dose di richiamo viene legalmente coperta da una garanzia di 9 mesi.

Pare difficile che due dosi di vaccino (vaccinazione primaria) coprano lo stesso periodo del richiamo, tutte e due 9 mesi pur se la vaccinazione primaria è più consistente e più lunga, ma siamo di fronte all’ennesimo meccanismo politico, non fondato sulle evidenze scientifiche, sulla convenienza di promettere un lungo GP per incentivare la vaccinazione.

Il pericolo sarà quello già esistente e cioè lasciare che i vaccinati portatori del virus restino liberi di infettare chiunque sulla base di una carta di circolazione scientificamente scaduta.

Il GP dei guariti da Covid-19 non vaccinati ha una validità di 6 mesi, nonostante le evidenze scientifiche abbiano dimostrato indefettibilmente che tale immunizzazione è più duratura e stabile di quella vaccinale, ma, come prima, si tende a premiare i vaccinati anche se meno protetti.

Anche in questo caso, vince la politica sulla scienza.

Infatti, la preminenza politica si riaffaccia al co. 4 dell’art. 9 allorché si stabilisce che i guariti da Covid-19, ma vaccinati prima della malattia da almeno 14 giorni, possono ottenere un GP da guarigione di 9 mesi e non 6 come quelli esattamente guariti come loro, ma sfortunatamente non vaccinati; l’ubbidienza vaccinale viene premiata con un bonus di 3 mesi.

Limiti al GP

L’art. 9, co. 10-bis del D.L. n. 52 stabilisce che le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto, nonché all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato che, finora, non sono state previste.

Il co. 10-bis introduce il principio di tassatività del GP ovvero che, considerata la sua funzione limitatrice della libertà di movimento e di godimento dei servizi pubblici e privati, nessuno può richiederlo se non per legge dello Stato e perciò si impedisce l’ingresso di nuove applicazioni da parte della potestà regionale.

Nessuna regione, neppure la Puglia che ha imposto l’obbligo per i sanitari del vaccino anti-influenzale, può inventarsi regole oltre quelle statali sull’uso del GP.

Perciò, l’obbligo del GP è richiesto esclusivamente per le seguenti attività:

  • art. 2, co. 1: per spostarsi nelle zone rossa ed arancione;

  • art. 2-bis, co. 1; per i familiari che accompagnano i pazienti non affetti da Covid-19 nelle strutture sanitarie, fermandosi però alle sale di attesa, ma chi accompagna un paziente con handicap grave fino alla sala di attesa, non deve esibire il GP. Chi accede alle prestazioni del pronto soccorso deve effettuare, in loco, salvo casi di urgenza triagiati, un tampone molecolare o rapido. Il familiare di un portatore di handicap grave, lo può assistere in reparto senza GP ma rispettando le indicazioni del direttore sanitario;

  • art. 2-quater: per ottenere i permessi d’uscita a chi è ospitato in lungodegenza, RSA, hospice e altre strutture socioassistenziali NON OSPEDALIERE;

  • art. 5: per accedere a teatri, concerti, cinema, sale da ballo e intrattenimento vario (No GP se il luogo è all’aperto);

  • art. 9-bis: si applica solo in zona bianca (l’art. richiama anche il 5-bis, il 7 e l’8-bis), per accedere a ristoranti per tavoli al chiuso, alberghi, musei, piscine e palestre al chiuso, sagre e fiere, centri termali, salvo che per prestazioni sanitarie (art. 8), parchi di divertimento, centri culturali e ricreativi (tutti e tre se al chiuso), sale da gioco e similari, concorsi pubblici, feste per matrimonio e cerimonie. L’accesso a palestre, piscine e centri benessere è permesso senza GP per chi accompagna un disabile grave (nuovo art. 9-bis, co. 1, par. d) altrimenti si dovrà esibire il GP;

  • art. 9-quinquies: per accedere a tutti i luoghi di lavoro della P.A., tranne che per gli esonerati (co. 3);

  • art. 9-sexies: per accedere negli uffici giudiziari, ma solo per i dipendenti e fino al 31 dicembre 2021. L’avvocato, la parte, l’utente, l’imputato e l’indagato sono esonerati dal GP;

  • art. 9-septies: per accedere al lavoro privato. Sempre fino al 31 dicembre 2021 (tranne che per gli esenti – co. 3) è fatto obbligo possedere il GP per esercitare qualsiasi attività lavorativa subordinata o in proprio. Stesse regole valgono per la P.A.;

  • art. 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44: obbligo di GP per i parenti che vogliono visitare ed assistere i familiari ospitati in RSA, lungodegenze, hospice ed altre strutture socio-assistenziali, ma non in ospedali.

Il governo ha lasciato fuori dall’obbligo del GP le seguenti attività:

  • art. 4-bis: mercati e centri commerciali e supermercati;

  • art. 6-bis: impianti sciistici.


Cos’è il SUPERGREENPASS (SGP)?

E’ il GP “rinforzato” rilasciato solo a chi:

- ha effettuato la vaccinazione primaria o anche richiamo;

- è guarito dal Covid-19 senza vaccinazione;

- è guarito dal Covid-19 dopo vaccinazione.

IL SGP non si rilascia a chi effettua il tampone.

Chi effettua il tampone ha diritto al solo GP non rinforzato.

Ma nulla è cambiato per il GP con tampone, anche se la circolare del Ministero dell’Interno n. 82362 del 2 dicembre scorso, ha dimenticato di inserire nel GP anche i tamponati, facendo intendere ai poliziotti che chi non è vaccinato non può accedere più a nessun servizio.

Il SGP è soggetto a termine: il 15 gennaio 2021, lo scopo è ridurre le infezioni non consentendo ai non vaccinati di circolare e infettare; ma non servirà a nulla perché anche i vaccinati infettano e si infetteranno tra di loro.

In poche parole, il SGP consentirà di spargere il virus senza limiti perché quelli che non avrebbero potuto infettare perché risultati negativi al virus (con tampone negativo), non potranno frequentare i locali ad alto rischio infettivo.

Così come è formulato, il SGP è la migliore arma che si potesse inventare per peggiorare la pandemia, è eccezionale per concentrare nei locali chiusi tutti coloro che non possono essere controllati e che credono di essere immuni.

La promiscuità e i cross-contagi daranno vita a nuove varianti.

Il lato positivo del SGP è che i non vaccinati potranno stare al sicuro dalla promiscuità incontrollata evitando di ammalarsi.

La norma, prefiggendosi di rendere la vita difficile ai non vaccinati, finirà per proteggerli ed evidenzierà, con estrema tragicità e chiarezza, che il SGP, più che la cura è la malattia.


A cosa serve il SGP

Gli artt. 5 e 6 del D.L. n. 172.21 introducono il SGP andando a modificare vari articoli del D.L. n. 52 come meglio appresso di specificherà, con principio di tassatività, quindi, come per il GP, solo per le situazioni espressamente previste dalla legge dello Stato, si potrà chiedere il SGP.

Per quali attività e servizi si deve avere il SGP dal 6 dicembre 2021?

  • Tutte le attività e gli spostamenti nelle zone gialla e arancione, potranno essere svolti solo a chi possiede il SGP, agli infradodicenni e agli esonerati. Quindi in zona bianca il SGP non vale e in zona gialla e arancione il non vaccinato subirà limitazioni in tal senso.

  • I servizi di ristorazione nelle zone gialla e arancione, potranno essere svolti solo a chi possiede il SGP, agli infradodicenni e agli esonerati. L’art. 4 del D.L. n. 52.21, però, consente in zona gialla di consumare all’aperto senza GP nel rispetto dei limiti orari anche a cena.

Dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022 le stesse regole sopra descritte per le zone gialla ed arancione varranno anche per la zona bianca, ergo, si potrà consumare sempre all’aperto senza SGP né GP.

  • I servizi di ristorazione alberghiera non potranno richiedere il SGP ma solo il GP.

  • Le feste per matrimonio e cerimonie saranno possibili senza SGP anche al chiuso e in zona gialla (naturalmente ci vorrà il GP).

Le multe si applicano a chi non possiede il SGP ma non al titolare del locale se ha apposto idonea segnaletica all’ingresso sull’obbligo del SGP.

Lavoratori

L’art. 9-quinquies al co. 1 del D.L. n. 52.21, ha lasciato immodificato il termine dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021.

Sia l’art. 9-quinquies, co. 5 per il pubblico che l’art. 9-septies co. 5 per il privato, consentono, fino al 31 dicembre 2021, l’accesso al posto di lavoro con il GP e non con il SGP e di consegnare, al proprio datore, il GP così da non essere più sottoposti ai pedissequi controlli, naturalmente fino alla scadenza del GP.

Chi si presenta al lavoro senza GP è ritenuto assente ingiustificato fino a quando non ci si ripresenterà con il GP e, comunque, fino al 31 dicembre 2021, con divieto di licenziamento e disciplinare.

Si comprende, ad litteram leges, che al 1° gennaio 2022 il GP non sarà più valido per i lavoratori e chi non sarà soggetto all’obbligo vaccinale, potrà entrare al lavoro.

Del resto, anche in questo caso il governo ha contratto un diritto costituzionale che deve avere, necessariamente, un termine breve, altrimenti si sconfinerebbe nella ordinaria straordinarietà.

L’accesso alle mense è consentito senza il GP.

Chi verrà sorpreso senza GP all’interno del posto di lavoro, sempreché il datore abbia proceduto alle dovute segnaletiche ed informazioni, sarà soggetto ad una pena pecuniaria di euro 600-1500 decisa dal Prefetto ed alla procedura disciplinare per insubordinazione (la sanzione nel Comparto Sanità prevede la sospensione dal servizio e retribuzione irrogata, secondo le recidive, da 10 giorni al licenziamento).

Tutti i lavoratori, pubblici e privati, devono comunicare con anticipo al datore di non essere in possesso del GP (art. 9-octies) così da organizzare il servizio, ma alla violazione non è prevista alcuna specifica sanzione.

Se scade i GP durante il turno di lavoro?

I pareri emessi dall’Associazione Avvocatura Degli Infermieri sulla questione si sono rilevati attendibili prima che provvedesse il nuovo DL. n. 172: non si può allontanare il lavoratore durante la prestazione, ma si deve attendere la fine del turno (art. 9-novies).


I mezzi di trasporto (9-quater)

Fino al 31 dicembre 2021 sarà consentito solo ai possessori del GP (tranne che agli esonerati) di accedere a navi, traghetti, aerei, treni di ogni tipo, autobus ed altri mezzi pubblici (taxi).

Nelle zone gialla e arancione si dovrà esibire il SGP fino al 15 gennaio 2022.


Obbligo vaccinale

L’art. 4 del D.L. n. 44.21 è stato completamente riscritto.

Queste le novità:

  • dal 15 dicembre ci si dovrà prenotare per la dose di richiamo;

  • l’Ordine territorialmente competente verificherà l’avvenuta vaccinazione, diversamente chiederà le giustificazioni all’interessato che dovrà fornirle entro 5 giorni;

  • se il sanitario non è vaccinato e intende vaccinarsi allorché viene raggiunto dalla richiesta dell’Ordine, può farlo entro 20 giorni e deve trasmettere all’Ordine il certificato di vaccinazione entro 3 giorni dalla somministrazione;

  • in caso di reticenza o rifiuto vaccinale o diserzione vaccinale, l’Ordine trasmette l’accertata inottemperanza alla federazione e al datore di lavoro;

  • la sospensione dall’esercizio professionale è dichiarata dall’Ordine che ne annotta gli effetti nell’albo;

  • la sospensione è temporanea con scadenza al 15 giugno 2021;

  • il datore di lavoro impedisce l’attività lavorativa e sospende la retribuzione;

  • gli esonerati e i differiti sono adibiti a mansioni anche diverse ma a uffici isolati senza alcuna decurtazione retribuiva.

Tutto questo per impedire la diffusione del virus che continua tra vaccinati, come dimostrato dalla cronaca che, ogni tanto, sfugge alla censura.


Criticità

L’Ordine territorialmente competente non potrà conoscere il nominativo del sanitario che lavora si presso il suo territorio, ma che risulta iscritto presso un altro Ordine.

Né l’Ordine ove è iscritto il sanitario potrà scrivergli perché non è quello competente per territorio né può sapere dove lavora il sanitario.

Il dubbio è che abbia il potere di pretendere queste informazioni dal sanitario e quale sanzione è prevista se il sanitario si rifiuta di comunicare in quale territorio lavora.

L’obbligo vaccinale non impedirà la diffusione di varianti create da ulteriori richiami e contatti infettivi tra vaccinati.

Si auspicano soluzioni diverse, tra le quali la prevenzione.

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