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Archiviata la denuncia/querela del Dott. Telaro (Fials) contro i vertici dell’AADI

I nostri lettori ricorderanno sicuramente l’episodio balzato all’onore della cronaca infermieristica che riguardava le esternazioni, del tutto opinabili, del Segretario Fials, tal Dott. FRANCESCO TELARO, il quale, nel 2017 in una lettera indirizzata alla Direzione Ospedaliera dell’ospedale dove lavora aveva chiesto il pagamento delle attività di tutoring da parte degli OSS agli studenti universitari di infermieristica.

Da questa iniziativa dell’OSS TELARO, tutta la platea infermieristica adirata, contattò immediatamente l’AADI per chiedere di prendere urgenti provvedimenti contro quello che tutti ritenevano, a ragion veduta, uno scempio, ossia OSS che avrebbero dovuto essere pagati perché tutor di studenti di infermieristica, una cosa che non si era mai vista prima.

L’AADI prese subito a cuore la questione e scrisse immediatamente una serie di diffide alla Direzione Generale della ASL, all’ordine degli infermieri di Udine (OPI) e alla segreteria nazionale della FIALS.

Vennero scritti vari articoli e venne divulgato tutto nei social e nelle testate giornalistiche infermieristiche online.

La vicenda fu quindi subito ridimensionata, persino la segreteria nazionale della FIALS attraverso il suo Segretario Generale Carbone fece una dura reprimenda contro l’infelice iniziativa del TELARO, il quale però non si diede per vinto e convinto delle sue ragioni decise comunque di querelare il Dott. PISANIELLO, vice presidente dell’AADI ed alcune settimane dopo anche il Presidente il Dott. DI FRESCO sentendosi offeso delle parole usate nelle lettere.

Si avviò quindi l’iniziativa giudiziaria che vide iscritti nel registro degli indagati i vertici dell’associazione AADI per il reato ex art. 595, comma 3 c.p. (diffamazione aggravata a mezzo internet) e come parti offese, invece, il TELARO, Vice Segretario Provinciale FIASL e la Segretaria Provinciale FIALS, tale ZORZUTTI Nadia.

L’AADI, nelle persone del Presidente DI FRESCO e del Vice Presidente PISANIELLO diedero subito mandato ad uno dei legali di fiducia dell’associazione, il Prof. Avv. Luca RIPOLI con il compito di difenderli dalle accuse mosse nei loro confronti.

Il Prof. Avv. RIPOLI, stimatissimo penalista romano, valutata la documentazione approntò nell’immediato una strategia difensiva che si è poi rivelata vincente ed ha visto i vertici dell’AADI prosciolti da ogni accusa.

Arrivati all’udienza in camera di consiglio infatti, il P.M. a seguito dell’istruttoria e delle indagini, unitamente alle memorie difensive presentate dal Prof. RIPOLI, propone al Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Roma una richiesta di archiviazione perché le critiche, anche aspre, mosse contro le parti offese risultavano del tutto continenti e rientranti in quella che viene definita dalla giurisprudenza “desensibilizzazione oggettiva” soprattutto perché manifestavano una realtà dei fatti che corrispondeva al vero, nulla era stato infatti artatamente creato per diffamare i querelanti, anzi, tutta la documentazione dimostrava invece l’esatto contrario.

Inoltre gli scritti o i messaggi nei social o nei blog, per essere in grado di ledere realmente la reputazione di un soggetto “…vista l’enorme mole di messaggi immessi in essi, agli occhi degli utenti che creano una sorta di “desensibilizzazione oggettiva” dei messaggi stessi, e che impone quindi un vaglio particolarmente penetrante al momento di individuarne la reale valenza diffamatoria” devono avere caratteristiche decisamente diverse da quelle invece mostrate nelle lettere e negli articoli dell’associazione.

Non sono considerati infatti diffamatori, tutti i messaggi che, pur avendo un’astratta potenzialità lesiva della reputazione, hanno un contenuto generico quanto ai fatti; così come i commenti denigratori di chi si copre dietro un nickname, poiché la scelta dell’anonimato riduce, agli occhi dei lettori, la credibilità del messaggio e “azzera” la sua idoneità a ledere la reputazione.

Analoghe considerazioni valgono per articoli firmati, “aperti” ai commenti dei lettori che possono dissentire o smentire.

Alla richiesta di archiviazione proposta dal PM le parti offese hanno ovviamente proposto opposizione, ma il GIP analizzati i fatti e le deduzioni delle parti decide di archiviare ritenendo condivisibili le motivazioni addotte dal PM, dal momento che gli articoli in esame appaiono rientrare nell’ambito del diritto di critica.

Ritenuto quindi integrato il requisito della continenza per richiedere l’esimente del diritto di critica e la non fondatezza dell’atto oppositivo, rigetta l’opposizione delle parti offese dichiarando il procedimento in oggetto archiviato.

Si conclude quindi una triste vicenda che ha visto i vertici dell’AADI pretestuosamente attaccati per aver difeso come sempre i professionisti infermieri.

Gli attacchi contro i vertici dell’AADI creati artatamente e strumentalmente e che diuturnamente si ripresentano, non faranno demordere da quella che a buon ragione, riteniamo la mission ed il principio fondante dell’esistenza di questa associazione.

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