Da quando è stata fondata, l’AADI è in prima linea nel denunciare qualsiasi attività illegittima che coinvolga il personale infermieristico, oltre che nel tutelare e salvaguardare la salute dello stesso, ai sensi dell’art 2087 C.C. e D.lgs n. 81 /2008, in ossequio ai principi sanciti dalla nostra carta costituzionale.
In precedenza come Segreteria regionale, riuscimmo ad ottenere, sempre nella stessa Azienda, le calzature da lavoro per il personale, così il 4 marzo 2016, con una diffida inviata all’attenzione del Direttore Generale dell’IRCCS “S. De Bellis” e ai responsabili coinvolti nella gestione della salute e sicurezza, in qualità di Segretario Regionale AADI Puglia Raffaele Recchia, denuncio la violazione dei minimi requisiti di igiene e sicurezza a cui gli infermieri e i lavoratori dell’Istituto sono sottoposti, nel momento in cui devono iniziare e terminare il turno di lavoro.
La prassi fino ad allora prevedeva che, ad ogni infermiere dell’Istituto, era assegnato un armadio personale in cui venivano riposte le divise da lavoro e gli indumenti civili: per potersi recare nei reparti e prima di iniziare il turno di lavoro, vi è l’obbligo di dismettere gli indumenti civili per indossare la divisa da lavoro; viceversa al termine del turno di lavoro.
La diffida evidenziava che gli indumenti civili puliti e la divisa dismessa al termine del turno di lavoro, venivano riposti nello stesso armadio, privo di una compartimentazione che isolasse la divisa da lavoro “sporca”, dall’indumento civile pulito.
Si chiedeva pertanto la sostituzione degli armadi in dotazione inidonei, con armadi dotati di una netta divisione pulito/sporco, al fine di garantire ai lavoratori la massima igiene.
Si palesava una chiara violazione dell’art. 2087 del C.C. il quale recita: “L’Imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio della impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, articolo che impone all’ imprenditore di adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore;
l’art. 273 – misure igieniche – Capo II, “obblighi del Datore di Lavoro”, D.lgs 81/2008, al titolo X ” esposizione ad agenti biologici, oltre all. IV punto 1.12.5 ( requisiti dei luoghi di lavoro), sancisce che “nelle attività nelle quali si evidenziano rischi per la salute, il datore di Lavoro assicura che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi ed idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili e, qualora i lavoratori svolgano attività che prevedono la manipolazione di sostanze potenzialmente infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro debbano essere separati da quelli per gli indumenti privati.
Il 15 marzo 2016, in risposta alla diffida, di cui condivideva il contenuto, la direzione Generale dell’Istituto, precisava che, nelle more dell’aggiudicazione della gara per il servizio di lavaggio e nolo biancheria, sarebbe stato messo a disposizione un distributore automatico che, con cadenza giornaliera, avrebbe permesso agli infermieri di ritirare una divisa pulita; di conseguenza, l’armadietto personale in dotazione non compartimentato presente negli spogliatoi, sarebbe stato essere adibito esclusivamente agli abiti civili. Nell’eventualità che detta soluzione non si potesse garantire, avrebbero sicuramente adeguato le strutture.
Due mesi dopo, richiedevo con lettera, copia del bando di gara, per l’affidamento del servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili ecc., e di avere notizia dei modi e dei tempi di adeguamento delle strutture.
Il Direttore generale rispondeva, inviando copia del capitolato speciale di appalto della gara in corso, ribadendo che, al momento della aggiudicazione della gara, sarà impegno della Direzione Aziendale perseguire l’obiettivo di quanto già espresso precedentemente, chiedendo di non interferire in alcun modo nello svolgimento dell’iter della gara e che l’aggiudicazione della stessa sarà conclusa entro giugno 2016.
Nel capitolato non si faceva alcuna menzione di distributore automatico. Con delibera del D.G. n. 338 del 17 giugno 2016 veniva aggiudicata la gara, tuttavia, poiché trascorsero più di cinque mesi senza che nulla accadesse per superare bonariamente tale problematica, si procedeva in data 25/10/2016, alla denuncia presso la Direzione Territoriale del Lavoro – servizio ispettivo di Bari, che per competenza, trasmetteva al Servizio SPESAL Area Sud di Putignano Bari. Il Sevizio SPESAL il giorno 06/12/2016, comunicava che “sono state effettuate da personale ispettivo le verifiche del caso, da cui si è constatato l’avvio delle procedure per aggiudicare alla ditta vincitrice di appalto la fornitura di distributori automatici di divise da lavoro opportunamente trattate come da capitolato, e che sara verificata la effettiva installazione di tali distributori”.
Nel contempo, l’Istituto veniva commissariato.
In data 20/11/2017, con un avviso di Aggiudicazione Gara, il Commissario Straordinario informava che, in esito alla trattativa, sarebbero stati forniti n. 168 armadietti sporco/pulito.
Il 18 gennaio 2018, tramite mail aziendale inviata all’attenzione di tutti i lavoratori da parte del Responsabile Area Gestione del Patrimonio, veniva comunicato che nei giorni seguenti sarebbe stata effettuata la consegna e l’installazione di 183 armadietti sporco/pulito.
L’esito positivo, permette allo scrivente di esprimere soddisfazione in quanto l’impegno e la perseveranza hanno permesso il raggiungimento di questo risultato a beneficio dei soci AADI e di gran parte dei lavoratori dell’Istituto, che hanno riconosciuto nella nostra Associazione un valido interlocutore, capace di ottenere e tutelare i sacrosanti diritti dei soci lavoratori.
Raffaele Recchia Segretario Regionale AADI Puglia
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