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Chi di “competenze avanzate” ferisce, di prestazioni idrauliche perisce!!  

Commento a disposizione interna di un coordinatore di un B.O.

Il titolo è volutamente sarcastico, ma la realtà vi assicuro è ben peggiore!

L’episodio risale ai primi di settembre  ed è accaduto presso un’Azienda Ospedaliera anche molto importante delle Marche, esattamente nell’Area Vasta n. 5 che comprende le province di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto dove una solerte coordinatrice, convinta sostenitrice delle competenze avanzate e del ruolo dell’infermiere specialista clinico, ha scritto nel registro delle consegne infermieristiche che, l’infermiere in pronta disponibilità, avrebbe dovuto presentarsi in servizio alle ore 21.00 e rimanervi sino alle 23.00 per controllare le tubature idrauliche interne al blocco operatorio, a seguito dell’intervento di shock termico praticato dai tecnici idraulici per impedire immissioni di germi patogeni.

Non vogliamo ovviamente entrare nel merito degli interventi tecnici ai fini di scongiurare probabili eventi diffusivi di patogeni, anzi, auspichiamo che vengano calendarizzati sempre più spesso, ma quello che ci ha sconcertato e rammaricato, oltre che allertato, è stato l’uso improprio della professionalità dell’infermiere e l’abuso dell’istituto della pronta disponibilità previsto dall’art. 7, comma 5 del CCNL Integrativo del 20.09.2001.

Condotta che purtroppo appuriamo verificarsi sempre più spesso, soprattutto a seguito dell’effettiva operatività del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”.

Molte aziende ospedaliere, compresa l’ARES 118, utilizzano impropriamente l’istituto della pronta disponibilità al di fuori di ogni previsioni legislativa per compensare le carenze di organico che oramai stanno minando la funzionalità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie.

Appena saputo dell’episodio, l’AADI si è subito attivata per diffidare il coordinatore dall’utilizzare impropriamente “l’infermiere idraulico” (in allegato la lettera di diffida) e per impedire l’utilizzo della pronta disponibilità per attività non contemplate nella norma.

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Si ricorda infatti che l’istituto della pronta disponibilità di cui al succitato art. 7, prevede al comma 3 “All’inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture”;

al successivo comma 6, “Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo…omissis..”

Il servizio di pronta disponibilità è quindi caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel più breve tempo possibile dalla chiamata, tempo che può variare anche a seconda del tipo di servizio,  essendo comunque garantito un tempo minimo, limitato al tragitto tra il domicilio e la sede di lavoro.

E’ dunque un servizio che viene reso dal dipendente oltre il normale orario di lavoro, ma con delle precise limitazioni, visto anche i costi di gestione che il servizio con pronta disponibilità comporta.

Tanto è vero che contrattualmente esso è considerato come lavoro straordinario e come tale retribuito al costo fissato oppure, su richiesta del dipendente, compensato con recupero orario.

Il servizio di P.D. è, di norma, limitato ai periodi notturni e festivi, è dedicato ai lavoratori che devono essere in servizio presso unità operative con attività continua e, di norma, ha durata di 12 ore;  tuttavia, in sede di  contrattazione integrativa aziendale, laddove necessitato in relazione a particolari esigenze legate all’organizzazione del lavoro, il servizio di P.D. potrebbe essere  attivato anche nei giorni prefestivi, ma è una extrema ratio limitata solo a rari casi di carenze organizzative estreme (che per altro non ci è mai capitato di riscontrare). Quel che è certo è che però non può essere utilizzato ai fini di attività che nulla hanno a che vedere con le ragioni clinico-organizzative ideate dal legislatore, come accaduto nell’AREA Vasta 5 con l’infermiere “idraulico”.

Speriamo quindi di non dover più assistere a simili sciocchezze e, nel caso si presentino di nuovo episodi simili denunceremo all’ufficio regionale della Corte dei Conti l’inutile sperpero di denari pubblici.

Dott. Carlo Pisaniello

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