Il congedo integrativo non è “parentale”, anzi, se si sta fruendo del congedo parentale, questo viene sospeso per poter fruire di questo nuovo congedo che chiameremo “straordinario”;
la norma NON stabilisce che si debba fruire in maniera continuativa, anzi, l’art. 23 consente anche la frazionabilità, quindi la tesi dell’INPS che fissa al 3 aprile 2020 la scadenza della fruizione pare forzata (l’INAIL fa discendere il termine finale del 3 aprile dal giorno successivo alla pubblicazione del D.L. in G.U. e, quindi, eliminando le domeniche dalla fruizione, fa cadere il 15° giorno di scadenza temporale il 3 aprile);
la nostra interpretazione resiste anche “a contrario” e, difatti, se si fruissero i 15 gg. in maniera frazionata dal 18 marzo al 3 aprile, alcuni giorni resterebbero fuori e si perderebbero;
dall’esegesi dell’INPS e dalla non parentalità del congedo, si ritiene che dal periodo di fruizione non debbano essere scomputate le domeniche (infatti l’INPS, nella sua asseritamente errata esegesi non ha calcolato le domeniche);
da qui discende che NON c’è limite al periodo di fruizione se non nel caso previsto dall’art. 23, co. 1 che così recita: “Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”, ovvero, stante la ratio legis nella chiusura delle scuole, il periodo scelto per fruirlo (15 gg.) perdurerà fino all’apertura delle scuole.
STIAMO LAVORANDO PER FAR VALERE I VOSTRI DIRITTI
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