A seguito di una info del 12 marzo dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri nella quale si insisteva che l’infezione COVID-19, in regime di attività lavorativa, era da considerarsi infortunio e non malattia (V. news in www.aadi.it), il 15 marzo, con prot. US/152.20, l’Associazione Avvocatura Degli Infermieri, ha chiesto, con urgenza, al direttore generale dell’INAIL, che si pronunciasse sull’istituto da applicare agli infermieri contagiati da COVID, perché questa Associazione non riteneva giusto che si applicasse la malattia invece dell’infortunio (leggete la richiesta per vedere che differenza c’è tra infortunio e malattia).
Con circolare del 18 marzo, l’INAIL ha ritenuto valida l’esegesi dell’Associazione Avvoca- tura Degli Infermieri ed ha stabilito quanto segue:
che anche l’infezione virale è da considerarsi causa violenta come da definizione legale di infortunio (esattamente come aveva dedotto l’Associazione Avvocatura Degli Infermieri nella richiesta, citando anche sentenze di Cassazione che la stessa INAIL riporta specular- mente e accoglie fondando la richiesta);
che il nesso causale, indispensabile per ottenere la tutela INAIL, è presunto e si deduce dal- le stesse mansioni svolte dal lavoratore e dalla sua assegnazione di servizio (si tratta di praesumptio iuris tamtum e non iuris et de iure) e quindi è come se fosse tabellata (esattamente quanto richiesto nell’istanza dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri);
si obbliga il medico di base a redigere la denuncia di infortunio su semplice richiesta del lavoratore. Il lavoratore dovrà trasmettere anche via pec, al datore di lavoro, la copia di de- nuncia rilasciata dal medico di base denominata “copia per il datore di lavoro”;
NON è infortunio se si è semplicemente in isolamento/quarantena preventiva senza mani- festazione dei sintomi e non si ha la prova di essere infetti (è malattia INPS);
È infortunio se si è in isolamento/quarantena positiva con esito positivo del tampone (se è negativo è influenza e quindi malattia INPS);
È infortunio se ci si infetta durante l’itinere casa-lavoro e viceversa (come già prevede il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124).Si ritiene, quindi, che il datore abbia l’obbligo di effettuare il tampone quando dispone l’isolamento (combinati disposti di cui agli artt. 1175, 1218, 1228, 1375, 2087 C.C.); di- versamente si ostacolerebbe il diritto del lavoratore alla tutela antinfortunistica e all’even- tuale equo indennizzo (oltre agli effetti sul comporto e sulla visita fiscale).
SIAMO STATI CON LE MANI IN MANO?
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