Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Presidente del Senato della Repubblica
Oggetto: Proposta emendativa sull’art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
La scrivente Associazione, considerate le gravi problematiche che impediscono alla professione infermieristica di svilupparsi verso un migliore status che sia anche propedeutico ad una maggiore qualità assistenziale, segnala uno tra i molteplici ostacoli che arginano l’auspicata evoluzione e che attiene al vincolo di esclusività che lega il professionista al datore di lavoro.
I medici possono svolgere attività intramuraria ed extramuraria senza la limitazione del vincolo di esclusività prevista dall’art. 2105 C.C., naturalmente fuori l’orario di lavoro istituzionale, come previsto dall’art. 15 quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dalla giurisprudenza in materia (ex multis: Cass. Lav., 9 marzo 2017 n. 6099).
Il C.C.N.L. medici e le leggi nn. 120/2007 e 189/2012, disciplinano la libera professione dei medici dipendenti del S.S.N..
Invece, le professioni sanitarie come gli infermieri e le ostetriche, sono sottoposti al vincolo di esclusività e non possono svolgere alcuna attività professionale sanitaria fuori l’orario di lavoro, in quanto devono essere fedeli all’azienda di appartenenza fino alla pensione.
Queste limitazioni non solo non permettono ai sanitari di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio professionale e perfezionare la tecnica assistenziale, ma creano una enorme carenza di personale che si traduce in minore assistenza e ricerca spasmodica di infermieri all’estero, spesso incompetenti per gli standard europei.
Permettere ai sanitari di poter svolgere un ulteriore attività professionale, sia in intramoenia che, con la partita iva, extramoenia, significa consentirgli di espandere le proprie capacità tecniche e l’esperienza che potranno poi sfruttare la massimo anche nella struttura pubblica a favore dell’utenza.
Naturalmente le attività libero professionali potranno essere svolte fuori dall’orario di lavoro istituzionale e ciò consentirebbe ai sanitari, di aumentare il proprio reddito anche, indirettamente, a beneficio delle casse erariali.
Se gli infermieri dipendenti potranno svolgere le attività sanitarie fuori l’orario di lavoro principale, la carenza di personale sarà colmata da questa ulteriore attività e il bisogno di assistenza verrebbe soddisfatto, addirittura, oltre limite, in quanto l’offerta potrebbe superare la domanda e permettere all’utenza di fruire delle prestazioni sanitarie, concorrenzialmente, a minor costo nelle strutture private.
Anche i cittadini che pagano le prestazioni sanitarie fuori SSN hanno diritto alla salute e ad una maggior qualità dei servizi infermieristici che non può essere compensata da figure provenienti da paesi extracomunitari che non garantiscono un percorso di studi al pari di quelli europei.
Del resto, la liberalizzazione della professione infermieristica oltre a rispondere al bisogno di giustizia etica e sociale, risponde ad una esigenza attualmente forte che rivendica rispetto e perché si affranchi da arcaici stereotipi ancora oggi evidenti in certe pellicole cinematografiche italiane da cinepanettone.
Non vi è dubbio che gli infermieri hanno dimostrato maturità e capacità di evolversi in positivo e ciò deve spingere il legislatore a riconsiderare la professione infermieristica come espressione di civiltà e tutela sociale della collettività, non vincolandone la libera espressione con norme anacronistiche e corporative.
I sanitari laureati sono attualmente regolati da normative insensate, vecchie, possessive, che degradano i professionisti a strumenti d’opera, come se fossero mezzi di impiego e non soggetti intellettuali.
Il vincolo di esclusività potrebbe avere ancora ragione sul personale socio-sanitario ausiliario tecnico e amministrativo, quindi, del tutto estraneo alle qualifiche sanitarie laureate che, anche per giurisprudenza consolidata, è accomunata a quella medica su tutti i piani dell’autonomia e delle responsabilità – Cass. IV Pen., 13 maggio 2019 n. 20270.
Per questi motivi si auspica un maggior affrancamento delle professioni sanitarie, soprattutto a beneficio del SSN e dell’utenza.
IN CONCLUSIONE
SI PROPONE
il seguente Emendamento sull’art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei sanitari).
Dopo l’art. 53 aggiungere (anche su un nuovo articolo 53bis o al termine dello stesso articolo 53) quanto segue:
I sanitari di cui all’articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, possono svolgere attività libero professionale intramuraria ed extramuraria, previa comunicazione al datore di lavoro, in deroga alle disposizioni del presente articolo 53 e all’articolo 13, comma 2 e all’articolo 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nonché in deroga all’articolo 2105 del codice civile.
Si auspica un significativo riscontro.
Il Dirigente
Dott. Mauro Di Fresco
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