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Il Governo “Renziloni” ce l’ha con i dipendenti pubblici; al via il nuovo Decreto sulle visite fisca

Commento al Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 

Al via il prossimo 13 gennaio 2018 il nuovo decreto 17 ottobre 2017 n. 206 in attuazione della Legge di riforma del pubblico impiego, la n. 75/17 c.d. “Madia” per il riordino nell’ambito della regolamentazione delle visite fiscali, nonche’ l’individuazione delle fasce orarie di reperibilita’, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Come promesso, dopo le varie riforme succedutesi negli anni che ricordiamo per il nome dei loro promotori, “Cassese”, “Bassanini”, “Brunetta”, il Governo mette nuovamente mano sul settore del pubblico impiego per regolamentare le visite fiscali e le fasce di reperibilità dei pubblici dipendenti con l’ultima riforma, in fatto di tempo, la “Madia”.

Una riforma poco innovativa per alcuni aspetti e decisamente molto invasiva per altri; infatti per quanto riguarda le tanto citate fasce di reperibilità, ossia le fasce orarie nelle quali il dipendente “pubblico” deve necessariamente farsi trovare a casa dal medico fiscale pena una sanzione disciplinare non di poco conto, il decreto lascia invariate le fasce di reperibilità per il pubblico impiego non accogliendo la tanto agognata armonizzazione confermata dal Consiglio di Stato nel parere n. 01939 del 04/09/2017 rilasciato sul provvedimento “…al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato…omissis“, conservando di fatto gli attuali orari, che ricordiamo essere dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti pubblici, lasciando invariati gli orari per i dipendenti privati, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Sulla questione il Consiglio di Stato , esaminando il decreto attuativo della riforma Madia, nel settembre dello scorso anno, aveva sollevato varie osservazioni, tra cui quella succitata di equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato tentando di dare una armonizzazione alle discipline non pregiudicando sempre e solo il pubblico impiego. Ma la risposta della funzione pubblica è stata lapidaria, infatti secondo la P.A. la riduzione delle ore di accertamento avrebbe di fatto ridotto “…l’incisività della disciplina dei controlli”, per questi motivi si riteneva quindi giusto non modificare le attuali fasce di reperibilità confermando così una disparità di trattamento tra impiegati pubblici e privati.

Già il fatto di non aver adeguato la durata temporale delle fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici a quelle dei colleghi del settore privato, dimostra che non c’è stata alcuna volontà da parte dell’attuale Governo, ora in “esercizio provvisorio” per lo scioglimento delle camere avvenuto a fine dicembre da parte del Presidente della Repubblica, di equiparare il settore privato al settore pubblico in fatto di fasce di reperibilità, lasciando in essere una manifesta discriminazione.

A peggiorare la situazione alcune novità introdotte che limitano e di molto gli ambiti di manovra dei poveri pubblici impiegati, che ricordiamo essere: dipendenti di Enti locali, Statali e Comuni; di Agenzie fiscali e Ministeri, INAIL e INPS; gli insegnanti e docenti Scuola, il personale ATA Pubblica Istruzione Miur; i medici e gli infermieri appartenenti alla Sanità Pubblica; i militari, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco e Polizia Penitenziaria.

La richiesta di visita di controllo:

Il datore di lavoro potrà richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di malattia, tramite l’INPS per un controllo tempestivo domiciliare tramite i suoi medici. La visita potrà essere disposta anche direttamente dall’Inps, su propria iniziativa, secondo le modalità predefinite da questo stesso Ente.

Visita fiscale, più volte anche nei festivi:

La visita fiscale potrà essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva“, anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale. Tutto questo, secondo il Governo, per contrastare la piaga dell’assenteismo.

Il controllo medico-fiscale va richiesto soprattutto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 55 del D.Lgs.165/2001 e art. 55 septies comma 5), tipici esempi sono: l’assenza il lunedì successivo al riposo domenicale, il giorno successivo alla scadenza ferie o quello dopo la giornata di riposo.

Inoltre la visita fiscale potrà essere “ripetitiva”, ossia il medico fiscale potrà far visita al povero impiegato pubblico malato anche più volte nel corso dello stesso periodo di malattia, attività dichiarata illegittima nella precedente riforma; infatti dopo l’arrivo del medico ci si sentiva liberi di uscire di casa liberamente (sempre che la malattia fosse “fittizia”) perché ormai si era superato lo scoglio del “controllo”. Oggi questo non sarà più possibile e si dovrà rimanere reperibili per tutto il corso della malattia.

Una ulteriore spada di Damocle aggiunta sulle teste dei poveri pubblici impiegati da questa riforma è rappresentata dal deciso ridimensionamento dell’elenco delle patologie escluse dai controlli fiscali.

Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da:

(a) patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita;

(b) beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n. 834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab. E (egualmente fatta di elencazione di malattie super-invalidanti con assegno di super-invalidità);

(c) Stati patologici connessi ad invalidità pari o superiore al 67%.

Ricordiamo che la precedente formulazione legislativa, ossia il decreto 18 dicembre 2009, n. 206, aveva escluso dall’obbligo della visita fiscale e quindi dall’obbligo di reperibilità e di dover quindi rispettare fasce orarie, per i soli dipendenti pubblici, coloro affetti da:

(a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

(b) infortuni sul lavoro;

(c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

(d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Come si può ben vedere da un rapido confronto, le patologie incluse nella formulazione attuale, rispetto alla precedente, sono sostanzialmente diverse: non sono più comprese le infermità più ricorrenti, come sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre di minore gravità che permettevano di poter uscire durante il periodo di malattia; non è più indicato l’infortunio sul lavoro, compreso quello in itinere; infine, mentre nella formulazione precedente erano ricomprese “d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta”, nel decreto attuale, al punto c, è stato posto come limite minimo una invalidità pari ad almeno il 67%, una notevole trasformazione rispetto al precedente decreto.

Il succitato decreto, oggi novellato, escludeva inoltre dall’obbligo di reperibilità anche i dipendenti nei confronti dei quali era stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico.

Tutto questo oggi non sarà più possibile, ma analizziamo altre novità.

Modalità della visita:

Il medico fiscale, redatto il verbale di accertamento con la valutazione circa la capacità o incapacità lavorativa riscontrata, lo trasmette all’Inps per via telematica che, con lo stesso sistema lo trasmette al datore di Lavoro. Una copia viene messa a disposizione del dipendente.

Domicilio dichiarato:

E’ compito del dipendente ammalato comunicare all’Ufficio dove presta servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove resterà reperibile. L’Ufficio ne darà comunicazione immediata all’Inps per quanto di competenza e per evitare di inviare il medico fiscale ad un indirizzo sbagliato.

Assenza alla visita fiscale:

Se il medico fiscale accerterà l’assenza del dipendente dal domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il datore di Lavoro e lascerà, al domicilio conosciuto, l’invito per il dipendente trovato assente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile.

Contestazione dell’esito della visita fiscale:

Se il dipendente non è concorde e non accetta l’esito della visita di controllo, dovrà eccepirlo immediatamente in sede di visita domiciliare (o ambulatoriale, se era stato trovato assente). Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a presentarsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’Inps per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informerà l’Inps e inviterà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.

Rientro anticipato con nuovo certificato:

Nel caso in cui il dipendente riterrà opportuno rientrare in servizio perché ritiene di essere guarito anticipatamente rispetto alla precedente prognosi, dovrà farsi rilasciare dal medico di famiglia che ha attestato l’iniziale infermità, una nuova certificazione di anticipata guarigione.

Queste sono le novità del decreto Madia sulle visite fiscali, invitiamo tutti i dipendenti pubblici e non, ad attenersi alle nuove disposizioni in quanto le sanzioni disciplinari e amministrative susseguenti sono altresì penalizzanti.

Dott. Carlo Pisaniello

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