IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUÒ OBBLIGARE GLI INFERMIERI E LE OSTETRICHE A VACCINARSI?
L’Associazione Avvocatura Degli Infermieri ritiene che la questione “Vaccini COVID-19” debba essere discussa in Parlamento e, comunque, il Presidente della Regione non possa agire, in luogo dello Stato, sul diritto costituzionale dell’art. 32.
Riguardo l’ordinanza che obbliga il personale sanitario deliberata dai Presidenti delle Regioni, come per esempio quella del Lazio, oggetto di contestazione da parte dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri e, precisamente, nella parte in cui si Ordina la vaccinazione contro il COVID-19 al: “b) … personale sanitario … La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera b) non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’inidoneità temporanea a far data dal 1 Febbraio 2021 allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell’art. 41, co. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, di cui all’art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citato”, l’A.A.D.I. avanza alcune eccezioni di diritto e di merito.
L’art. 32 della Costituzione stabilisce che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
In primis, non è possibile parificare un’ordinanza regionale alla legge dello Stato; è un’indebita invasione.
Non è possibile imporre uno specifico trattamento sanitario con un’ordinanza, evitando il dibattito parlamentare dove le diverse opinioni, anche etiche e morali o religiose, trovano il giusto contraddittorio, soprattutto in virtù del 1° comma che stabilisce una riserva di legge cioè la possibilità di imporre un determinato trattamento sanitario esclusivamente attraverso una legge dello Stato e non certo con una semplice ordinanza regionale.
Neppure è possibile minacciare il licenziamento di chi si rifiuta, perché il Presidente della regione non può derogare all’art. 1372 C.C.
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