Le riforme legislative che hanno interessato anche recentemente le professioni sanitarie (V. per esempio D.M. 13 marzo 2018), prevedono l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale (con i limiti che conosciamo e che sono in esame della magistratura) e l’obbligo di acquisire n. 150 crediti/triennio di aggiornamento E.C.M.; oltre a tali oneri, non a titolo gratuito, le professioni sanitarie sono sottoposte a ulteriori vincoli che le rendono più vulnerabili rispetto agli altri lavoratori comuni.
A seguito del D.M. succitato, i collegi professionali si sono trasformati effettivamente in Ordini professionali con effetti sulla natura intellettuale delle professioni sanitarie (art. 2229 C.C.), svincolandosi definitivamente dal carattere della sussidiarietà e della diretta subalternità medica, con assunzione di autonomia e responsabilità piene.
Si pensi alla posizione di garanzia che impone al professionista sanitario di garantire l’incolumità dell’utente durante l’espletamento del proprio servizio, con riguardo alla tutela della salute ed alla prevenzione dei danni, anche infortunistici, che si potrebbero cagionare all’utente durante l’esecuzione assistenziale ; si pensi alla legge n. 24/2017 che impone esclusivamente alle professioni sanitarie la copertura assicurativa oltre alla soggezione di essere chiamati in causa per rispondere di asseriti fatti illeciti sia civili che penali, con evidenti ricadute patrimoniali e non patrimoniali.
Non si dimentichi la diligenza che deve accompagnare ogni prestazione sanitaria: a tutti i lavoratori del Comparto si chiede la diligenza ex art. 1176, 1° co., cioè quella del buon padre di famiglia, ma alle professioni sanitarie si chiede la diligenza…
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