Al Ministero della Giustizia – Ufficio Affari Penali
Al Ministero della Salute – Segretario Generale
All’Autorità G.P.D.P.
Oggetto: Denuncia al S.S.N. per violazione riservatezza vaccinale, ex provvedimento n. 9585300.
La scrivente Associazione Avvocatura Degli Infermieri, ringraziando l’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali su quanto finalmente statuito e ribadito nel provvedimento del 13 maggio 2021 n. 9585300, con la presente
DENUNCIA
la condotta reiterata e gravemente minacciosa, di penetrante intrusione da parte delle aziende sanitarie pubbliche, consistente in circolari diffuse tra il personale sanitario e socio-sanitario, di tipo intimidatorio e catastrofico, allorché si dispone che ogni singolo lavoratore fornisca i propri dati personali e prenoti necessariamente la vaccinazione.
Spesso sono la coordinatrice infermieristica e il medico competente a fare da Kapò per interrogare e minacciare gli infermieri non ancora vaccinati, prospettandogli scenari di licenziamento, perdita della casa, pignoramenti e distruzione della famiglia se non provvedono immediatamente alla vaccinazione.
Questa Associazione riceve centinaia di segnalazioni a settimana ed è in grado di dimostrare quanto denunciato.
Purtroppo, il fenomeno, catalizzato da euforico fanatismo, è diffuso in tutto il territorio nazionale e, perciò, si chiede alle Ill.me Autorità in indirizzo di vigilare affinché tali minacce abbiano termine.
L’opera educativa deve essere diretta, in particolar modo, nei confronti dei medici competenti che, chiusi nella loro stanza con il sanitario non ancora vaccinato, lo minacciano palesemente.
Siamo in possesso di numerose registrazioni effettuate dai sanitari intimiditi dai medici competenti che, per esempio, nella ASL BAT, si vantano di aver “convinto” (con metodi mafiosi) quelli che ancora resistono alla vaccinazione.
Un medico competente di Barletta, addirittura, tiene un conteggio di quelli “convinti” nella propria pagina facebook.
Finalmente, il G.P.D.P. ha ricondotto nell’alea della ragione l’esasperata caccia al non vaccinato, provvedendo quanto segue:
– non è comunque consentito al datore di lavoro raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico compente, altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l’intenzione o meno della lavoratrice e del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del lavoratore (v. art. 9, par. 2, lett. b) e 88 Regolamento; art. 113 del Codice; d. lgs. n. 81/2008; Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021; art. 5, l. 20.5.1970, n. 300; cfr. FAQ sul “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”, doc. web n. 9543615, spec. 1 e 2). In ogni caso gli ambienti selezionati per la somministrazione del vaccino dovranno avere caratteristiche tali da evitare per quanto possibile di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l’identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale.
– Per quanto possibile nei luoghi prescelti dovrebbero essere adottate misure volte garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore, anche nella fase immediatamente successiva alla vaccinazione, prevenendo l’ingiustificata circolazione di informazioni nel contesto lavorativo o comportamenti ispirati a mera curiosità.
– Resta salvo che ove dall’attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, il datore di lavoro, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione o chiedere l’esibizione del certificato vaccinale (cfr. FAQ del Garante Privacy n. 1 sezione “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”).
Si ricorda che costituisce un falso ideologico asserire che il vaccinato non trasmette il virus, come minacciosamente dichiarato spesso dai medici competenti, in quanto il Report pubblicato dal C.T.S. del Ministero della salute, CTS 0010154-15/03/2021-DGPRE-DGPRE-P, stabilisce che “il vaccinato deve essere considerato alla stregua di un non vaccinato e che il vaccinato continua a diffondere il virus perché il vaccino non impedisce per nulla il contagio”.
Per tali motivi, la scrivente Associazione insiste in un Vs. autorevole intervento, affinché si ripristini la serenità tra i lavoratori e si ristabilisca il principio del diritto e della libertà, fondamenti della nostra civiltà.
Si chiede al Ministero della Giustizia di comunicare a tutte le Procure della Repubblica di vigilare nelle strutture pubbliche, anche attraverso il N.A.S., su quanto qui denunciato.
Si auspica un significativo riscontro.
Il Dirigente
Dott. Mauro Di Fresco
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