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Nella ASL BT i permessi 104/1992 sono discrezionali e non conviene più chiederli

Come funzionano i permessi: quello che devi sapere


L’ufficio legale dell’A.A.D.I. è rimasto basito dal contenuto della Circolare prot. n. 0065067/2024 a firma della A.S.L. di Barletta, Andria e Trani e, quindi, ha immediatamente proceduto a segnale il grave abuso alle Autorità competenti e si appresta a presentare una denuncia alla Procura della Repubblica di Trani visto che costituisce reato discriminare, impedire o anche solo limitare la fruizione dei permessi ai lavoratori beneficiari dell’art. 33, co. 3, L. n. 104/1992.


Ma cosa c’è scritto di così tanto grave nella circolare che, di fatto, è un Ordine di servizio?


Prima di tutto ricordiamo che i permessi in parola costituiscono espressione del principio di solidarietà, espresso fin nella Dichiarazione dei Diritti Umani e sostenuto dal Consiglio per i Diritti Umani (CDU) che è un organo sussidiario dell’Assemblea Generale dell’ONU. Unitamente al CDU si aggiunge anche la ricca giurisprudenza della CEDU e della CGE che la nostra Corte di Cassazione, sia civile che penale, ricalca esattamente.


La circolare che l’A.A.D.I. ha contestato è idonea ad intimidire e scoraggiare la fruizione dei permessi 104, che vengono considerati un privilegio e non una incombenza per i lavoratori pugliesi che assistono i disabili, dimenticando il sacrificio che devono sopportare per sostituire lo Stato sociale nell’assistenza al disabile della quale ne avrebbero obbligo.


Non si dimentichi, anche, che la A.S.L. BT è già stata condannata ben tre volte dal Tribunale del lavoro di Trani proprio per discriminazione ad una disabile (Segretaria A.A.D.I.) e ciononostante si ostina a emarginare l’istituto in questione perché nessuna norma obbliga il direttore generale, e non la collettività, a pagare i risarcimenti riconosciuti.


 

Questo Sindacato deve coraggiosamente criticare e denunciare diverse manipolazioni interpretative, legislative e giurisprudenziali, che sono state adottate nella circolare de quo al fine di scoraggiare chi assiste un disabile dal fruire dei permessi di lavoro, come da diverse segnalazioni giunte presso la ns. sede, avendo disposto, per iscritto, quanto segue:


1) Il dipendente che intende fruire dei permessi ex L. n. 104/1992 deve richiedere la concessione dell’autorizzazione all’utilizzo di tali permessi via PEC. Entro 30 giorni, una volta accertati tutti i presupposti, l’ufficio all’uopo deputato trasmetterà il provvedimento autorizzativo al richiedente e, contestualmente, al proprio dirigente del servizio e, successivamente, quest’ultimo provvederà ad abilitare il dipendente, nel portale aziendale, alle richieste per fruire dei permessi. Solo successivamente alla trasmissione del provvedimento autorizzativo, il dipendente potrà fruire dei permessi.


FALSO!

Prima di tutto, la A.S.L. non autorizza la fruizione dei permessi ogni volta che il dipendente la richiede

La richiesta e l’autorizzazione non sono contemplati dalla legge; il dipendente, una volta ottenuto il nulla osta dall’azienda “a fronte di un controllo sui requisiti di titolarità dei permessi” (Circolare INPS 29 aprile 2008 n. 53) non incontra più ostacoli all’esercizio del diritto e questo perché: “L’Amministrazione, cioè, è chiamata ad esercitare un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna discrezionalità sull’accordare o meno quanto richiesto dal proprio dipendente” (Cons. St., 30 giugno 2023 n. 6371). 

I permessi non devono essere richiesti, ma comunicati e l’azienda non li autorizza, ma li recepisce, provvedendo a registrali, giustificarli e retribuirli. Punto e basta! 

Il sistema che ha adottato la A.S.L. BT, del quale non ve n’è traccia nel resto d’Italia, ovvero di “approvare” la “richiesta” di fruire dei permessi solo se dal portale del dipendente appare una spunta di colore verde apposta dal dirigente, è del tutto illegale e intollerabile e costituisce, per il fruitore, un momento di stress e ansia correlato all’attesa per l’esito che, spesso, come segnalatoci, perdura fino a qualche ora prima della fruizione e rende ancor più gravosa l’assistenza da erogare al disabile, influendo negativamente anche sull’incertezza di questi. 

Il sistema deve prevedere esclusivamente la comunicazione e nulla più, al fine di rasserenare e garantire sia chi deve organizzare la migliore assistenza che lo stesso disabile.

Inoltre, ad litteram leges (art. 33, co. 3) il lavoratore ha diritto di fruire dei permessi in parola appena il proprio familiare assume lo status di portatore di handicap in connotazione di gravità. 

Ciò non significa che il datore non debba verificare, in concreto, i requisiti funzionali alle richieste di permesso (titolarità e grado del rapporto parentale/affinità/coniugo, presenza di altri titolari o titolarità collettiva, ecc.), come specifica la giurisprudenza e la circolare INPS succitata, ma nelle more di tali accertamenti, il disabile, a cui si riferisce l’assistenza, non può subire alcun pregiudizio né ritardi causati dalla macchina burocratica datoriale (di cui il disabile non ha neppure alcun rapporto e, quindi, nessun obbligo, se non nei confronti dello Stato italiano il quale deve garantirgli l’assistenza dichiarata fin dalla comunicazione del suo stato di handicap grave). 

Lo Stato impone, al datore di lavoro pubblico e privato, di autorizzare, sine die e immediatamente, i permessi mensili, salvo, poi, nel caso in cui sorga un impedimento con esito negativo dell’accertamento, operare il recupero economico nei confronti del lavoratore fruitore, se l’azienda ha già incassato dall’INPS l’indennizzo e l’ha restituito (cosa improbabile, considerato che il dare/avere è su base plurimensile) oltre alle giornate di assenza dal lavoro (che il lavoratore potrà anche compensare con altri istituti contrattuali) e l’eventuale azione disciplinare, se si è in presenza di colpa senza bona fide. Ciò è anche confortato dalla giurisprudenza. 

Infatti: “Questo Collegio ritiene, in conclusione, condivisibile questa prospettiva interpretativa che ancora l’insorgenza del diritto del dipendente a determinati benefici, tra cui quello di non essere trasferito senza il suo consenso, quanto meno alla presentazione della domanda intesa ad ottenere i benefici di cui alla L. n. 104 del 1992 e non alla data del provvedimento concessorio da parte dell’INPS”. - Cass. Lav., 17 dicembre 2020 n. 29009.

In poche parole, il diritto di fruire dei permessi, come quello di non essere trasferito senza consenso (art. 33, co. 5 e 6) si perfeziona, non dalla concessione del datore di lavoro ai benefici di legge, ma dal verbale INPS

A tale interpretazione giova anche Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008 (cit.) con la quale si è definitivamente chiarito che, in caso di autorizzazione temporanea ai benefici della L. n. 104/92, se la revisione delle condizioni di handicap non si conclude entro la scadenza dell’autorizzazione temporanea “gli effetti di questa perdurano fino al nuovo verbale”. 

In definitiva, una volta che l’INPS ha riconosciuto lo stato di handicap, i benefici di legge scattano automaticamente (ope legis) senza che la procedura amministrativa svolta dal datore ai fini tecnico-contabili e funzionali all’organizzazione interna, possano in alcun modo intaccare i diritti del disabile e di chi lo assiste. 

Per mero tuziorismo, si precisa anche che non è l’INPS l’ente deputato ad erogare l’assistenza al disabile, ma il parente titolato che sostituisce lo Stato “sociale” e sul quale grava l’obbligo di assistenza. 

Lo Stato onora tale obbligo delegando il familiare a prestare l’assistenza dovuta che, si badi bene, non è limitata a soli 3 giorni al mese, ma è continua; l’assenza giustificata dal lavoro per 3 giorni al mese costituisce un’agevolazione di carattere assistenziale che permette al lavoratore di dedicarsi maggiormente e al meglio agli interessi del disabile. - Cass. Pen., 23 dicembre 2016 n. 54712.


Si coglie l’occasione per contestare un’altra prassi illegale praticata dalla A.S.L. BT ovvero quella di deliberare, ogni anno, una nuova procedura di autorizzazione dei permessi. 

La A.S.L. annulla il diritto ai permessi alla fine di ogni anno e, nelle more della nuova ma reiterata delibera per l’autorizzazione dei permessi e della sua evasione in gennaio, cosa peraltro che questo Sindacato ha già lamentato invano, impedisce, di fatto, la fruizione dei permessi nel mese di gennaio perché la A.S.L. li disconosce fino a quando non si esaurisce la procedura di approvazione. 

La A.S.L. BT, in pratica, paralizza i permessi nel mese di gennaio di ogni anno, obbligando i fruitori ha reiterare la domanda di concessione, anno per anno, e di rinunciare ai permessi del mese di gennaio (se la pratica non viene evasa prima) e, comunque, impedisce la fruizione nelle prime settimane del mese, obbligando il lavoratore a ricompilare la stessa identica domanda dell’anno precedente e ad allegare, di nuovo, il verbale INPS, i documenti di identità e quant’altro, nonostante non solo nessuna norma lo preveda, ma, addirittura, nessun’altra azienda pubblica pratichi tale imposizione che non è per nulla accettabile in quanto risottopone il lavoratore ad un impegno stressante, inutile e defatigatorio, alla ricerca di documenti che la A.S.L. ha già acquisito. Evidentemente, la A.S.L., utilizza tale strategia per impedire le assenze da 104 durante i giorni festivi di gennaio e ciò segue quanto strategicamente ha imposto nella circolare qui contestata. 

 


2) Nel caso in cui si dovessero verificare sopravvenute situazioni di necessità ed urgenza da documentare al proprio responsabile è riconosciuto al personale la possibilità di richiedere tali permessi nelle 24 ore precedenti la loro fruizione.


FALSO!

La A.S.L. ha dimenticato di aggiungere che la comunicazione della fruizione dei permessi può avvenire anche “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso” e non solo 24 ore prima. (art. 52, co. 3, C.C.N.L. Comparto sanità 2019-2021). 

Si aggiunga, pure, che non può documentarsi la necessità e l’urgenza che rendono cogente e indifferibile la fruizione dei permessi, attese le sue molteplici finalità assistenziali, non solo relative alle cure sanitarie, ma anche: “agli aspetti psicologici, affettivi e sociali del disabile” (Cass. Pen., 23 dicembre 2016 n. 54712 e Cons. St., 30 giugno 2023 n. 6371), così come precisa anche l’art. 8, co. 1, lett. a) della L. n. 104/1992 che garantisce al diversamente abile: “interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita”. 

Pertanto, se poco prima del turno di lavoro, la situazione in cui versa il disabile assistito dovesse richiedere la presenza del parente (fruitore dei permessi) per motivi diversi dagli accertamenti diagnostici o dalle prestazioni sanitarie (es. perdita improvvisa di feci e urine a letto o attacchi di panico o tentativo di uscire di casa in demenza o confusione mentale o, semplicemente, acquistare viveri di prima necessità la cui assenza in casa si è rivelata improvvisa) non si comprende quale documentazione probatoria si debba esibire se non, al massimo, un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (tanto per accontentare il dirigente della A.S.L., anche se la norma è del tutto inconferente) o lo scontrino del supermercato. 

La legge concede al lavoratore dei permessi che prescindono dalla loro giustificabilità perché si fondano sullo stato di gravità dell’handicap e dall’assegnazione di una titolarità assistenziale che, fino a prova contraria, si deve presumere condotta sempre a beneficio del disabile. 

Quindi, l’obbligo di dimostrare la necessità e l’urgenza è una pretesa eccessiva, illegale e del tutto intimidatoria e discriminatoria perché per altri istituti, come ad esempio l’infortunio, la dinamica lesiva, come raccontata dal lavoratore sul posto di lavoro, si presume veritiera, ope legis, fino a prova contraria.

 

3) I permessi non dovranno essere autorizzati se richiesti per il periodo immediatamente precedente o successivo a giorni festivi od a periodi di ferie/congedo/permessi vari a giornata, salvo che in caso di situazioni di necessità ed urgenza.


FALSO!

Neppure il C.C.N.L. surrichiamato stabilisce la preventiva autorizzazione alla fruizione dei permessi in parola quando sono “richiesti”. I permessi non si richiedono, si comunicano. Lo stesso co. 3 dell’art. 52 usa la locuzione “comunicati” e non “richiesti” a dimostrazione che questa A.S.L. intende manipolare a proprio vantaggio l’istituto dei permessi a danno dei disabili gravi e in contrasto con i diritti umani e internazionali, collegati direttamente alla finalità della legge n. 104/1992 (Cass. Lav., 7 luglio 2014 n. 15435). Sul punto occorre precisare quanto segue.

  • Permessi 104 negati appena prima o dopo un giorno festivo. FALSO! I permessi per assistere il disabile si considerano attività lavorativa e, quindi, se un lavoratore chiede il permesso il giorno prima o il giorno successivo alla festa (giorno non lavorativo) non si comprende per quale motivo debba essere negato se non sul presupposto che il lavoratore stia agendo in malafede (art. 1375 C.C.). Ma tale ragionamento, presuppone, a sua volta, un’azione disciplinare contro il lavoratore proprio per violazione dei canoni ermeneutici oppure, di converso, sarà il datore ad agire in malafede nei confronti del lavoratore e, di riflesso, ai danni del disabile al quale verrà impedita l’assistenza. Ed allora, se è il datore ad agire in malafede e, a maggior ragione per violazione dell’art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (che impone alla A.S.L. di comportarsi con correttezza e buona fede, con lealtà, ragionevolezza, legalità e trasparenza), la circolare qui contestata deve ritenersi illegittima. Non è questo, quindi, il modo corretto di prevenire gli abusi da fruizione del permesso disabili, anche perché il disabile potrebbe avere effettivamente bisogno di assistenza in tali periodi e il divieto di impedire l’adeguata assistenza (rectius: abuso di potere), rende nullo il diritto e si sfocerebbe in reato e violazione di legge nonché lesione della dignità e dei diritti del disabile. La A.S.L. non comprende che la legge n. 104 è posta a favore del disabile e non del lavoratore; chi ne abusa sarà punito ai sensi di legge, ma non si può punire, aprioristicamente, il disabile, solo perché la A.S.L. BT è in malafede ed è ossessionata dalle assenze del personale (che, tra l’altro, neppure risultano eccessive ma entro la media nazionale).

  • Permessi 104 negati appena prima o dopo un periodo di ferie. FALSO! Con interpello, il Ministero del lavoro, prot. 25/II/0010049/MA007.A001 del 17 giugno 2011, ha risolto la questione nei termini che seguono: “Si ritiene che la fruizione delle ferie non vada ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, legge n. 104/1992, e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi per messi ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese”. Nessuna norma o altra fonte di diritto ha mai vietato il godimento delle ferie programmate in connessione ai permessi 104, anzi la giurisprudenza non li ha mai sindacati aprioristicamente ed ha giustificato la sospensione delle ferie in corso di godimento, nel caso di richiesta urgente dei permessi, senza peraltro mai obbligare il lavoratore ad interrompere le ferie per riprendere l’attività lavorativa. - Cass. Lav., 11 luglio 2018 n. 18293. Non solo. Le ferie possono essere sospese (non interrotte) per malattia protratta oltre 3 giorni, ma al suo termine, le ferie continuano ad essere godute fino alla loro programmata conclusione. - Art. 49, co. 15, C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021 e Corte Cost., 19 giugno 1990 n. 270. Pertanto, la circolare della A.S.L. BT, discrimina chi fruisce dei permessi 104 prima o dopo le ferie programmate, rispetto a chi si ammala prima o dopo le ferie perché nessuna norma impedisce al lavoratore guarito dalla malattia o malato durante le ferie, di godere di queste subito dopo essere guarito, senza rientrare necessariamente in servizio. Infatti: “Analogo significato di mero riepilogo delle garanzie del (legittimo) fruitore dell’istituto va attribuita alla successiva circolare del 18 gennaio 2021, richiamata dal primo giudice, che arricchisce il quadro sopra delineato semplicemente «ribadendo» il principio di diritto secondo cui è possibile fruire del permesso per assistenza a disabile anche nei giorni già programmati per la fruizione del congedo ordinario o del riposo settimanale, purché si dimostri il sopraggiungere delle prevalenti esigenze di assistenza del soggetto portatore di handicap in situazione di gravità affidato alle proprie cure. In tale ultimo caso, il dipendente ha diritto a fruire successivamente dei giorni di congedo ordinario ovvero di riposi recupero non goduti a tale titolo”. - Cons. St., 30 giugno 2023 n. 6371.

  • Permessi 104 negati appena prima o dopo un congedo o permessi vari. FALSO! Con Messaggio n. 4143 del 23 novembre 2023, l’INPS ha precisato che i permessi 104 possono essere fruiti nello stesso mese in cui si fruisce del congedo biennale per assistere il medesimo disabile e che, addirittura, in caso di fruizione multipla, un parente può fruire del congedo nello stesso mese in cui un altro parente fruisce dei permessi 104 per il medesimo disabile, però in giorni diversi non potendosi cumulare lo stesso giorno. Medesima sorte per tutti gli altri istituti per cui si può fruire del permesso giornaliero contrattuale e legislativo (motivi personali, studio, lutto, assistenza parente ricoverata, parentale, ecc.) nello stesso mese e senza riprendere l’attività lavorativa, unitamente al permesso 104 senza che ciò comporti alcuna violazione. Particolare attenzione deve essere prestata al congedo per cure di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 che la ASL BT limita vietando, al lavoratore invalido che le fruisce, di poterle chiedere prima che siano trascorsi 15 giorni dalle ferie. Anche questa regola costituisce una chiara forma di abuso e mira a limitare, turbare e creare pregiudizi a chi fruisce di tale congedo. Le cure dirette a lenire la sofferenza, i disagi o l’aggravamento di una patologia invalidante alle quali il congedo si riferisce nella sua ratio, è istituto diverso dalle ferie. Il primo è diretto alla reintegrazione della salute incidente su uno stato di invalidità superiore al 50%, il secondo a reintegrare le energie psicofisiche perse. La A.S.L. confonde le cure idrotermali di cui al D.L. 12 settembre 1983 n. 463 con le cure di cui al D.Lgs. n. 119 del 2011. L’art. 13, co. 5 del D.L. succitato vieta di fruire delle ferie prima che siano trascorsi 15 giorni dal termine delle cure idrotermali, ma la ragione del divieto si spiegava per evitare che il lavoratore, appena uscito da cure contro le artrosi, i reumatismi e le patologie respiratorie, continuasse le ulteriori terapie integrative, che spesso si accompagnavano alla fine del trattamento, anche nel periodo delle ferie, non consentendo a questi di goderle con effettività. L’art. 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011 non ha mai previsto tale divieto perché non vi è alcuna ragione di impedire le ferie subito dopo aver terminato una specifica cura NON IDROTERMALE. La specificità normativa e etiopatologica delle due diverse cure, non permette alcuna applicazione analogica dell’una sull’altra, anche perché, per consolidata giurisprudenza, la contrazione di un diritto costituzionale, come le ferie, non può subire interpretazioni né estensive né restrittive di parte.


 

Per ultimo, l’A.A.D.I., ha stigmatizzato la conclusione della Circolare in oggetto perché si dichiara, con mera formula di rito, che si è inteso proteggere gli interessi dei disabili; non è vero: si è voluto proteggere l’interesse aziendale a scapito di quello dei disabili.  


Tutto quanto qui criticato, si inserisce in una catena di condotte perpetrate dalla A.S.L. a danno dei lavoratori che fruiscono di permessi correlati ad uno stato di malattia (104 e congedo cure), rendendogli tale incombenza più aggravata, fastidiosa e molesta, tanto da costringere alcuni a rinunciare a tale diritto. 


In definitiva, l’A.A.D.I., ha chiesto alle Autorità suindicate, di adottare ogni utile provvedimento al fine di annullare la Circolare della A.S.L. BT qui contestata perché gravemente lesiva dei diritti nazionali e internazionali dei disabili, offensiva, discriminatoria e intimidatoria, diretta a scoraggiare i lavoratori dall’ottenere i permessi in parola, costringendoli a ridurre i tempi di assistenza a favore dei propri parenti bisognosi.


Circolare 0065067.24

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