top of page

Sospesi i congedi per i bambini handicappati gravi – Il Dott. Di Fresco, Presidente dell&#8217

Al Direttore generale – ASUR Marche 1

SEDE – areavasta1.asur@emarche.it

Al Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro-Urbino

SEDE – protocollo.prefpu@pec.interno.it

Oggetto: diffida – avviso di querela Procura della Repubblica – ID 1155542/24.03.2020/Pro AV1.

La scrivente Associazione tutela il diritto del lavoro e della salute degli Infermieri sul territorio italiano.

Con il provvedimento in oggetto, l’ASUR Marche ha protervamente abusato ed ecceduto del potere datoriale segnati dall’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sospendendo i congedi biennali di cui all’art. 42 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 che ha novellato l’art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, concedente il permesso biennale per l’assistenza ai bambini affetti da handicap in situazione di gravità.

La sospensione è stata fondata sulla base dell’art. 1, lettera P) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che così recita: “p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale”.

Inoltre, si afferma che è stato applicato l’art. 87, co. 1, lett. A) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che così prevede: “a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”.

Ciò premesso, è evidente che la decisione adottata in sfregio al diritto di accudire i propri figli estremamente malati è palesemente illegittima perché il precetto di cui al succitato D.P.C.M. riguarda esclusivamente i congedi ordinari e cioè le ferie (sono ordinari perché regolate dal C.C.N.L.) e non i congedi straordinari che, invece, riguardano le assenze regolate dalla legge, come quello che interessa la n. 104/92, peraltro a valenza costituzionale – Cass. Lav., 12 novembre 2019 n. 29289.

L’art. 87 da Voi indicato, del tutto inconferente come l’art. 1 del D.P.C.M., non interferisce con il congedo straordinario per l’assistenza ai bambini affetti da handicap grave, ma è riportato inopinatamente a sproposito, unicamente come formula di rito, per i meno accorti, al fine di legittimare la Vs. scellerata decisione.

Considerando che la sospensione delle cure genitoriali a favore di bambini gravemente malati, pone a serio e concreto rischio la salute di quest’ultimi, questa Associazione ha proceduto a trasmettere un esposto alla Procura della Repubblica di Pesaro, perché esaminati i fatti e i documenti allegati, ipotizzi i reati proseguibili d’ufficio che vorrà rilevare.

Nelle more, si chiede all’Ecc.mo Sig. Prefetto di intervenire tempestivamente per annullare il provvedimento allegato, con preghiera di esitare la scrivente, in quanto procederemo nelle sedi civili per ogni danno che verrà lamentato dai genitori in proprio e in rappresentanza dei propri figli.

Confidando nell’azione di annullamento in autotutela o in quella prefettizia, si inviano distinti saluti.

Il Dirigente

Dott. Mauro Di Fresco

Comments


bottom of page