È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone (quindi anche ai sanitari) anziane o affette da patologie croniche con multimorbilità (per es. cardiopatie e diabete, come indicato dal Ministero) ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d) – D.P.C.M. 4 marzo 2020, art. 2, co. 1, lett. b) e D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 3, co. 1, lett. B).
Il medico competente, su richiesta del lavoratore che ritenga di rientrare nelle categorie di fragilità, accertato quanto esposto, verbalizza e comunica al datore di lavoro di collocare il lavoratore presso servizi privi di contagiosità COVID-19 garantendone il livello contrattuale, ovvero, nell’impossibilità, a mansioni inferiori senza riduzione della retribuzione, ovvero, in ultima istanza, all’allontanamento temporaneo del lavoratore, rilasciando idonea certificazione per il medico di base – D.Lgs. n. 81/2008, art. 279, co. 2 nonché art. 42 medesimo decreto.
Il medico di base, sulla scorta della certificazione del medico competente, trasmetterà all’INPS il certificato di malattia per vari periodi, ripetibili, e, comunque, finché lo stato di pericolo non cesserà ufficialmente ovvero, finché il datore di lavoro riterrà di poter proteggere adeguatamente il lavoratore secondo quanto prima indicato.
Il medico di base non potrà rifiutarsi di procedere come sopra, perché è titolato quale organismo pubblico al rilascio del certificato di malattia INPS per le persone fragili o a condizione di rischio elevato COVID-19 – C.C.N.L. Medicina di base, art. 30 nonché D.Lgs. 502/1992, art. 8.
Il rifiuto opposto dal medico di base è punito dall’art. 328 C.P. che così recita: “Il pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.
Il lavoratore è invitato a chiedere l’intervento dell’autorità di polizia giudiziaria (telefono 112) perché verbalizzi la flagranza di reato e proceda alla denuncia d’ufficio della condotta contestata.
È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone. Lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza (art. 382 C.P.P.).
Quindi, se la polizia/carabinieri non fossero ancora giunti presso lo studio medico e il medico terminando il servizio, si allontanasse, potete seguirlo fino alla sua abitazione, aggiornando l’autorità di pubblica sicurezza, affinché gli contesti la flagranza del reato.
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