Si informano tutti gli iscritti dell’associazione ed anche coloro i quali al momento non sono iscritti, quale comportamento tenere dal momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile 2021.
Diffida: Consigliamo quindi a tutti di inviare la diffida che trovate al seguente link:
Va compilata in tutti i suoi punti, quindi nome e cognome del sanitario, la data, la firma. La diffida va inviata al Direttore Generale dell’azienda dove si lavora, se non c’è un D.G. perché la struttura non è un ente pubblico, ci sarà un Amministratore, un Presidente, un Direttore Sanitario. La diffida va inviata solo ed esclusivamente nei seguenti modi:
PEC (conservare la ricevuta di consegna);
raccomandata a/r (conservare la ricevuta di ritorno);
protocollo a mano presso la struttura di lavoro (farsi fare copia del frontespizio della diffida con il timbro e la data di ricezione).
Non sono consigliabili altre modalità di inoltro, pena la mancata certificazione dell’avvenuta consegna. Una volta inviata la diffida, non aspettatevi nessuna risposta in merito, non è dovuta per legge, il D.G. può benissimo non rispondere, nessuno lo sanzionerà per questo.
Violazione dati sensibili: Vigilate affinché i vostri dati sensibili, cioè solo ed esclusivamente quelli sanitari, per intenderci il fatto, ad esempio, che non siete vaccinati; non vengano diffusi o divulgati a terzi. I dati c.d. sensibili, possono essere trattati solo previo il vostro consenso, nel caso in cui veniate a conoscenza di una diffusione dei vostri dati, informateci che provvederemo a fare reclamo al Garante della Privacy. Per violazione della privacy deve intendersi quindi, la palese manifestazione a terzi della vostra situazione vaccinale. Non è ad esempio una violazione della privacy la trasmissione del vostro nome, cognome e numero di iscrizione all’ordine professionale fatto dall’ordine stesso al Direttore Generale dell’azienda o alla ASL di appartenenza. È una palese violazione di dati sensibili però comunicare da parte di chiunque al Direttore Generale o ad altri, la vostra situazione vaccianale, le vostre tendenze sessuali o religiose.
Termini: In base alla normativa in vigore quindi, dal 1° aprile inizieranno a decorrere dei termini previsti nella norma stessa, termini che però non sono perentori e quindi entro i quali il datore di lavoro deve per forza agire, pena sanzioni amministrative, ma ordinatori, cioè termini facilmente superabili che non comportano quindi nessuna sanzione in capo né ai datori di lavoro né tantomeno ai lavoratori. Quindi, solo i datori di lavoro più solerti rispetteranno tali termini, altri potrebbero benissimo superarli senza che ciò arrechi pregiudizio a nessuno. In ogni caso questi sono i termini:
a) Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del DL (01/04/2021) ciascun ordine professionale territoriale trasmette elenco degli iscritti con relativo luogo di residenza alla regione/provincia autonoma in cui ha sede. Con la stessa tempistica i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica con l’indicazione di rispettiva residenza alla regione/provincia autonoma dove operano. (comma 3 articolo 4);
b) Entro 10 giorni dalla ricezione degli elenchi di cui sopra, le regioni e le province autonome, tramite i servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti. Vengono inviati alla ASL di residenza solo i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. Per “non vaccinati” al comma 4 si intende: “non risulta l’effettuazione della vaccinazione antiSARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto”. (comma 4 articolo 4);
c) L’azienda sanitaria locale di residenza del soggetto che risulta non vaccinato “invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1” (comma 5 articolo 4). A questo punto, quando riceverete questo invito da parte della ASL (per cui si fa presente che fino a questo momento ordini professionali e datori di lavoro NON sono a conoscenza del vostro stato vaccinale per cui eventuali pressioni o termini entro il quale portare documentazione di avvenuta vaccinazione non sono previste dal DL 44) avrete 5 giorni di tempo per consegnare una delle documentazioni previste sopra e viene specificato che “in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione” viene indicato il termine di “tre giorni dalla somministrazione” per “consegnare la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale”. Si fa notare che non sono stabiliti i tempi che intercorrono fra la ricezione dell’elenco da parte della ASL e l’invio dell’invito a produrre documentazione da parte del cittadino. I 5 giorni che vengono inseriti al comma 5 articolo 4 decorrono dalla ricezione dell’invito;
d) Trascorsi i tempi del punto c) di cui sopra (ovvero 5 giorni dalla ricezione dell’invito o 3 giorni dalla somministrazione in caso venga consegnata alla ASL la richiesta di vaccinazione) “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.” (articolo 4 comma 6)
Pertanto, solo a questo punto il vostro datore di lavoro e/o ordine professionale saranno a conoscenza del vostro stato vaccinale che, secondo quando previste dal DL 44/21, comportano provvedimenti. A questo punto il lavoratore potrà procrastinare la vaccinazione solo per comprovate ragioni impeditive, ossia, se in malattia, se in attesa di accertamenti diagnostici propedeutici alla vaccinazione. Inoltre, si consiglia, nel momento in cui arriverà formale comunicazione della ASL di presentarsi per la vaccinazione, ovvero, se vi comunicheranno di contattare la stessa ASL per l’appuntamento, di attendere i termini previsti, ossia 3 giorni prima di comunicare o la data o il dissenso alla vaccinazione. Per chi non avesse già inviato la diffida, consigliamo di inviarla proprio in questi tre giorni.
Impossibile differimento vaccinazione: Nel caso in cui, nessun evento impeditivo possa consentirvi di differire la vaccinazione, ci sono due opzioni:
1) si dichiara la propria volontà di non essere sottoposti a vaccinazione, in questo caso la ASL trasmetterà al datore di lavoro il vostro rifiuto, il datore di lavoro a sua volta informerà l’ordine di appartenenza (che vi sospenderà dall’iscrizione) e nel frattempo deciderà sui provvedimenti da adottare che ricordiamo sono:
a) l’allontanamento dalla struttura attraverso la sospensione senza stipendio;
b) il demansionamento, cioè l’adibizione ad altre attività lavorative che non implicano contatti con i pazienti;
c) o l’adibizione ad altre attività mantenendo lo stesso profilo e fascia retributiva (cat. D infermiere = cat. D impiegato).
2) accetta di sottoporsi a vaccinazione e quindi comunicherà la data disponibile a tale scopo.
Ricorso al giudice del lavoro: il ricorso può essere presentato al giudice del lavoro solo a seguito del provvedimento del datore di lavoro contro il singolo lavoratore, quindi non inviate mail con scritto “aderisco al ricorso” perché i ricorsi del lavoro sono individuali, sulla base dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro, presumiamo che non possano certo essere tutti uguali altrimenti rischierebbe di non mandare più avanti l’azienda.
Il Direttivo AADI
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